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Roma, 4 luglio 2017

 

Circolare n. 119/2017

 

Oggetto: Autostrade – Riduzione compensata pedaggi autostradali 2016 – Termine del 22 luglio – Delibera CCAA n. 5/2017 pubblicata sulla G.U. n.151 del 30.6.2017.

 

Come l’anno scorso le imprese di autotrasporto per richiedere la riduzione dei pedaggi autostradali dovranno prenotarsi. Le modalità e i criteri per la riduzione sono fissati nella delibera del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori in oggetto.

 

In particolare i tempi da rispettare a pena di inammissibilità sono:

 

prenotazione della domanda:      dalle ore 9.00 del 3 luglio

alle ore 14.00 del 22 luglio

 

presentazione della domanda:   dalle ore 9.00 del 21 agosto

alle ore 19.00 del 6 ottobre.

 

Sia la prenotazione che l’invio della domanda devono essere effettuate registrandosi al portale dell’Albo (https://www.alboautotrasporto,it/web/portale-albo/iscriviti) e utilizzando l’applicativo “pedaggi” seguendo il manuale d’uso reperibile all’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi.

La presentazione della domanda sarà consentita esclusivamente ai soggetti che avranno ottemperato alla precedente fase di prenotazione. 

 

La percentuale della riduzione sarà diversificata in base al volume dei transiti e alla classe ecologica dei mezzi; al massimo potrà raggiungere il 13 per cento per volumi di pedaggi oltre 5 milioni di euro e veicoli Euro 5 e superiori. Fermo restando il predetto limite, alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) spetterà un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

 

CLASSE

VEICOLO

 

PERCENTUALE RIDUZIONE PER FATTURATO

(in migliaia di euro)

da 200 a 400

da 400 a 1.200

da 1.200 a 2.500

da 2.500 a 5.000

oltre 5.000

Euro V e sup.

4

6

8

10

13

Euro IV

3

5

7

9

11

Euro III

2

4

6

7

9

 

 

Si rammenta che possono fare istanza di riduzione le imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e in conto proprio  titolari di licenza, loro cooperative e consorzi, nonché imprese in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE. Per poter presentare domanda, è necessario aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi e cooperative l’istanza di riduzione deve essere effettuata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.

 

I ristorni sono riconosciuti sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli adibiti a trasporto merci di classe ecologica Euro 3 e superiori appartenenti alle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) del sistema di classificazione basato su assi e sagoma oppure delle categorie 2, 3 o 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali.

 

 

 

 

Qualora l’ammontare delle riduzioni richieste risulti superiore alle risorse disponibili, pari attualmente a 75,7 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re n.108/2016

Codirettore

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.151 del 30.6.2017 (www.gazzettaufficiale.it)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 giugno 2017 

Disposizioni  relative  alla   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 5).
 
                     IL PRESIDENTE DEL COMITATO 
          (su conforme deliberazione del Comitato centrale 
              adottata nella seduta del 22 giugno 2017) 
 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che assegna al Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della  legge  23  dicembre  1999  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie,  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
dicembre 2016 n. 102065, recante la «Ripartizione in  capitoli  delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio  2017-2019»,  che
prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, della somma di    157.038.609
sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  29
aprile 2015, n. 130 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione,  per  il  triennio
2015-2017 e quindi per corrente anno 2017, delle risorse  recate  dal
medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 120 milioni annui per  le
misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art.  45,
comma 1, lettera c),  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  da
assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;  
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti prot. n. 100 del 24 marzo 2017 registrata presso  la  Corte
dei conti in data 21 aprile 2017 fg. n. 1 - 1740, con la  quale  sono
state adottate  le  disposizioni  relative  all'impiego  delle  somme
stanziate sul capitolo 1330, per gli interventi  di  cui  alla  legge
n. 40 del 1999 relativi all'anno 2015, 2016  e  2017,  salvo  diversa
disponibilita' delle risorse finanziarie; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  con  il  quale  sono
state operate riduzioni agli stanziamenti sul capitolo  1330  per  un
totale di € 6.400.403,00; 
  Vista la delibera n. 01/2017 del 26 aprile 2017, con  la  quale  il
Comitato  centrale,  in  attuazione  della   citata   direttiva,   ha
provvisoriamente destinato la somma  di    75.657.524,28,  al  netto
delle riduzioni di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 e salvo
eventuali integrazioni che potranno intervenire in corso  d'anno  per
il pagamento,  quale  acconto  delle  riduzioni  dei  pedaggi  pagati
nell'anno  2016  dalle  imprese  con  sede  nell'Unione  europea  che
effettuano autotrasporto di cose nonche' per il contenzioso pregresso
e per le relative spese di procedura; 
  Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale  delle
riduzioni compensate dei pedaggi  autostradali  da  corrispondere  ai
soggetti avente titolo; 
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  Comitato   centrale,   attraverso   il   sito   internet
www.alboautotrasporto.it delle domande per  la  riduzione  compensata
dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016; 
  Considerato,  altresi',  che  occorre  stabilire  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e  della  relativa
documentazione, ai fini dell'ottenimento delle  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2016; 
 
                              Delibera: 
 
                              Titolo I 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Le imprese, nonche' le  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  i
consorzi, le societa' consortili ed  i  raggruppamenti,  come  meglio
definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della  riduzione
compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per
pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati  a  partire
dal 1° gennaio  2016  e  fino  al  31  dicembre  2016,  con  veicoli,
posseduti a titolo  di  proprieta'  o  disponibilita'  ed  adibiti  a
svolgere servizi di autotrasporto  di  cose,  che  appartengono  alla
classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6  o  superiore  e  che
rientrano, quanto a sistema di classificazione  per  il  calcolo  del
pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli  assi  e
della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2,  3  o  4,  se
volumetrico. 
  La riduzione compensata e'  commisurata  al  valore  del  fatturato
annuale  relativo  ai  predetti  costi  sostenuti   per   i   pedaggi
autostradali,  purche'  pari  almeno  a    200.000,  secondo  quanto
indicato al punto 6. 
  2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore  al
13% al valore del fatturato annuo. 
  3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i  costi  di  cui  al
punto  1  sono  soggetti  ad  una  ulteriore  riduzione   compensata,
parimenti  commisurata  al  volume  del  fatturato  annuale,  qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita  prima  delle  ore  06,00.
Tale riduzione spetta ai soggetti di cui  al  punto  5,  che  abbiano
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto
costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le  modalita'
indicate al punto 7.  Qualora  una  cooperativa,  un  consorzio,  una
societa'  consortile  di  cui  al  punto  5,   lettera   b),   o   un
raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), non  soddisfi
tale ultima condizione, le singole  imprese  ad  esso  aderenti,  che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate  ore   notturne,   possono   beneficiare   dell'ulteriore
riduzione  compensata,  purche'  le  cooperative,  i  consorzio,   le
societa' consortili o i raggruppamenti a cui le  stesse  afferiscono,
forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei  pedaggi  notturni
delle suddette imprese. 
  4. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate, da ciascuna delle  societa'  che  gestisce  i  sistemi  di
pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai  soggetti
aventi titolo alla riduzione. 
  5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2015 ovvero nel
corso dell'anno 2016: 
    a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno  1974,  n.
298; 
    b) quali cooperative aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive  modificazioni,  oppure  quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del Libro  V,
titolo X, capo  I,  sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  risultavano  iscritti  al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 
    c) quali imprese di autotrasporto di merci  per  conto  di  terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione
europea risultavano titolari di  licenza  comunitaria  rilasciata  ai
sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; 
    d) quali imprese  oppure  quali  raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia  esercenti  attivita'  di  autotrasporto  in   conto   proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui  all'art.  32
della legge n. 298 del 6 giugno 1974; 
    e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di  autotrasporto
in conto proprio. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio  2016,  possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. 
  I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze  ivi
previste successivamente al 1° gennaio 2016,  possono  richiedere  le
riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio  di
dette licenze. 
  6. La riduzione di cui al punto 1  e'  calcolata,  in  ragione  dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica  (Euro)  del  veicolo  e  della  relativa  percentuale   di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati: 
    
 
=====================================================================
|                                |               |   Percentuale    |
|      Fatturato (in Euro)       |Classe veicolo |    riduzione     |
+================================+===============+==================+
|                                |   Euro V o    |                  |
|        200.000-400.000         |   superiore   |        4%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        200.000-400.000         |    Euro IV    |        3%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        200.000-400.000         |   Euro III    |        2%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|       400.001-1.200.000        |   superiore   |        6%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|       400.001-1.200.000        |    Euro IV    |        5%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|       400.001-1.200.000        |   Euro III    |        4%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      1.200.001-2.500.000       |   superiore   |        8%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      1.200.001-2.500.000       |    Euro IV    |        7%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      1.200.001-2.500.000       |   Euro III    |        6%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      2.500.001-5.000.000       |   superiore   |       10%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      2.500.001-5.000.000       |    Euro IV    |        9%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      2.500.001-5.000.000       |   Euro III    |        7%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|        Oltre 5.000.000         |   superiore   |       13%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        Oltre 5.000.000         |    Euro IV    |       11%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        Oltre 5.000.000         |   Euro III    |        9%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
 
  7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3  e'  pari  al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo  il
limite del 13% di cui al punto 2. 
  8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il    gennaio
2016, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data  di
utilizzo del predetto servizio. 
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle   riduzioni
applicabili, risultasse superiore alle  disponibilita',  il  comitato
stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal  rapporto
tra  lo  stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva   delle
riduzioni richieste agli aventi  diritto.  Analogamente  il  Comitato
centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto  qualora
l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  relative   alle   domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
6  e  7  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare  disponibile.   Tale
coefficiente, applicato alle percentuali di  riduzione,  fornisce  il
valore aggiornato delle percentuali stesse. 
  10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate
le  riduzioni  compensate  dei  pedaggi,  e'  calcolato  sulla   base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 1, per i  quali  le  societa'  concessionarie  abbiano
emesso fattura entro il 30 aprile 2017. 
  11.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato Centrale. 
 
                              Titolo II 
                        Presentazione domande 
   12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e'  esperibile,
a  pena  di  irricevibilita',   attraverso   l'apposito   applicativo
«pedaggi»   presente   sul   Portale   dell'Albo   nazionale    degli
autotrasportatori    e    raggiungibile    all'indirizzo     internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi . A tal fine e' necessario  preliminarmente  registrarsi  allo
stesso portale, attraverso  la  procedura  attivabile  dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti . 
  13. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve implementare  il
predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed  alle
modalita'  indicate  nel  manuale  scaricabile  dal   medesimo   link
dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e
modalita' sono di seguito definite «operazioni». 
  14. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola  in
due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase  2 -  inserimento
dei dati relativi alla domanda e firma ed  invio  della  domanda.  E'
possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda  e  firma
ed  invio  della  domanda  esclusivamente  ai  soggetti   che   hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui  al  punto
26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda. 
  15. Nella la fase  1  -  prenotazione  della  domanda  il  soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri
dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se'
imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi. 
  16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della
domanda, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione  dei
pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente  indicato  con  la
prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione  dei
transiti. 
  17. Il soggetto richiedente, fin dall'apertura del termine di avvio
della fase 1 - prenotazione  della  domanda,  di  cui  al  punto  26,
lettera a), procede: 
    a) qualora il richiedente sia una cooperativa, un consorzio,  una
societa'  consortile  di  cui  al  punto  5,   lettera   b),   o   un
raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o  e),  a  caricare
nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni»,  i  dati
relativi alla composizione  rispettivamente  della  cooperativa,  del
consorzio, della societa' consortile o del raggruppamento, attraverso
la  funzione  «anagrafica  del  raggruppamento»,  fino  ad   indicare
ciascuna    impresa    elementare    afferente -    direttamente    o
indirettamente - al richiedente stesso; 
    b) il soggetto richiedente, in  relazione  a  ciascuna  targa  di
veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa  una
carta di circolazione in favore  del  medesimo  soggetto  richiedente
oppure, se  ne  ricorre  il  caso,  di  una  delle  imprese  indicate
nell'«anagrafica  del  raggruppamento»  di  cui   alla   lettera   a)
precedente,  ad  indicare  ed  inviare  al  sistema,  attraverso   le
opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono  in
disponibilita' presso la propria impresa, ovvero, se  ne  ricorre  il
caso,  presso  una  delle  imprese  indicate   nell'«anagrafica   del
raggruppamento». 
  Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento, con il quale saranno confrontati
i dati inseriti nella domanda (file access) per l'espletamento  delle
attivita' di cui ai punti da 18  a  21.  Si  raccomanda  pertanto  di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma
digitale sulla domanda stessa. 
  18. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e  firma
ed invio della domanda si articola in piu'  attivita'  -  prodromiche
all'inserimento dei  dati  della  domanda,  alla  loro  verifica  ed,
eventualmente, alla loro modifica e/o correzione - e successivamente,
solo quando il soggetto  richiedente  ritiene  che  tali  dati  siano
esatti e comunque non oltre il termine finale perentorio  di  cui  al
punto 26, lettera b), alla firma digitale della  domanda  ed  al  suo
invio al sistema. Le predette attivita',  precedenti  alla  firma  ed
invio, sono finalizzate: 
    a)  all'abbinamento  dei  codici  supporto  di  rilevazione   dei
transiti con i dati relativi alle  targhe  dei  veicoli  a  tal  fine
utilizzati ed alla classe ecologica (euro) di questi ultimi. 
  Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente; 
    b) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicato  nella
domanda, alla verifica della  classe  ecologica  ivi  dichiarata  con
quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente
presso il CED della Motorizzazione. In caso  di  discordanza  tra  il
dato dichiarato e quello presente  nel  predetto  Archivio,  ai  fini
della procedura in parola e' tenuto  in  considerazione  il  secondo,
fatta salva la possibilita' per il soggetto richiedente di  domandare
una       puntuale       verifica       inviando        all'indirizzo
pedaggi.albo@mit.gov.it -  copia  della  carta  di  circolazione  dei
veicoli per i quali si ritiene che la classe  ecologica  annotata  in
tale documento  sia  diversa  da  quella  risultante  dalle  predette
verifiche   presso   l'ANAV.   Si   ritiene   utile   ricordare   che
l'istallazione sul veicolo di Filtri anti particolato non ne modifica
la classe ecologica. Il Comitato centrale rispondera' all'utente solo
nel caso in cui effettivamente  il  dato  in  carta  di  circolazione
correttamente letto e quello verificato in ANAV siano difformi. 
    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella
domanda, alla verifica  dell'esistenza  nell'ANAV  di  una  carta  di
circolazione emessa in favore di un soggetto esercente  attivita'  di
autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso  di
cui al punto 17, lettera a), la ricerca e' effettuata con riferimento
a   ciascuna   delle   imprese   indicate   nell'   anagrafica    del
raggruppamento; 
    d) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicato  nella
domanda, per il quale, ai sensi della lettera c) precedente, non  sia
stata   trovata   una   carta   di   circolazione,   alla    verifica
dell'esistenza,  nei  dati   inseriti   dal   richiedente,   di   una
dichiarazione resa ai sensi del punto 17, lettera b), del  titolo  in
forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»; 
  Tali attivita' sono espletate dal sistema informatico  del  Portale
dell'albo; 
    e)  all'invio  del  documento  informatico  (file  access)  cosi'
prodotto, e non ancora firmato digitalmente, al  sistema  informatico
del Portale dell'albo. 
  Tale operazione e' di competenza del richiedente. 
  19. Qualora, all'esito dell'elaborazione del documento  informatico
(file access) di cui al punto 18, lettera e), da  parte  del  sistema
informatico del Portale dell'albo, in relazione ad una o piu'  targhe
di veicoli non risulti presente alcuna carta di  circolazione  e  non
sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del  punto  17,  lettera
b),  e/o  risultino  targhe  inesistenti  e/o  codici   supporto   di
rilevazione dei transiti per i quali non  sia  stato  indicato  alcun
abbinamento con i dati relativi alla targa  di  veicoli  a  tal  fine
utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia  andato  a  buon  fine,  il
predetto sistema informatico restituisce  al  richiedente  un  report
delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono  puntualmente
evidenziate. 
  20. Acquisito tramite l'applicativo del Portale dell'albo il report
delle anomalie, il richiedente, attraverso le opportune «operazioni»,
deve provvedere a correggere e/o  integrare  i  dati  inseriti  nella
domanda e, successivamente, ad inviare il nuovo documento informatico
(file access), cosi' prodotto, e non ancora firmato digitalmente,  al
sistema informatico del Portale stesso. 
  21. Lo scambio di file di cui ai punti 19 e 20 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati,  per  i  quali  all'atto  dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte  nel
report, sono automaticamente  esclusi  dal  calcolo  della  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali in parola. 
  22. I soggetti di cui al punto 5, lettere c) ed  e),  ai  fini  del
controllo sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, effettuato  per
i soggetti aventi sede in Italia ai sensi del punto 18, lettere b)  e
c), entro la data di scadenza  del  termine  fissato  dal  punto  26,
lettera b), per la  fase  2 -  inserimento  dei  dati  relativi  alla
domanda e firma ed invio  della  domanda,  devono  far  pervenire  al
Comitato centrale, con  raccomandata  a/r  o  con  PEC  all'indirizzo
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, copie conformate all'originale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,
delle  carte  di  circolazione  di  ciascun  veicolo  inserito  nella
domanda. L'inosservanza di tale adempimento e'  causa  di  esclusione
dalla procedura di riduzione compensata dei pedaggi  autostradali  in
parola dei veicoli per i quali il predetto adempimento non sia  stato
assolto. 
  23. La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della
firma ed invio della domanda, entro il termine ultimo  perentorio  di
cui al punto 26 attraverso le seguenti attivita': 
    a) alla apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona  ad
uopo   delegata,   sul   documento    informatico    (file    access)
definitivamente compilato. A tal fine e'  quindi  necessario  che  il
richiedente si doti dell'apposito kit per la  firma  digitale  (smart
card) distribuito dai certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.
82 del 2005. L'apposizione  della  firma  digitale  con  le  predette
modalita' determina il  completamento  della  domanda  che,  da  tale
momento, assume valore  legale  con  le  conseguenti  responsabilita'
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica. n.
445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti; 
    b) all' invio del documento di cui alla lettera  a),  debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'albo. 
  Tali   «operazioni»   sono   di   competenza    del    richiedente.
Dall'inosservanza   anche   di   una   sola   delle   stesse   deriva
l'irricevibilita'  della  domanda  di  ammissione  al  beneficio   di
riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola. 
  24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai  sensi  dell'art.  13
del decreto legislativo  n.  196  del  2003,  l'autore  autorizza  il
Comitato centrale e le societa' di gestione  dei  pedaggi  Autostrade
per l'Italia SpA e Telepass  SpA,  al  trattamento  dei  propri  dati
personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per  il
riconoscimento del beneficio richiesto. 
  25.  La  presentazione  della   domanda   richiede   l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con  bollettino  postale  sul
c/c n. 4028 (specifico per l'autotrasporto).  Per  dare  evidenza  di
tale adempimento il richiedente ne  inserisce  negli  appositi  campi
predisposti  dal  sistema  informatico  del  Portale  dell'albo   gli
estremi:  data  di  effettuazione  ed   identificativo   dell'ufficio
postale. La ricevuta del predetto pagamento  deve  essere  conservata
dal richiedente, e non inoltrata al  Comitato  centrale,  per  essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il
Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione   all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione
della sede del soggetto richiedente. 
  26. I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al  punto  1,  a
pena di inammissibilita' sono stabiliti per  ciascuna  fase  come  di
seguito: 
    a) fase 1 - prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  3
luglio 2017 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2017; 
    b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 21 agosto 2017  e  fino  alle
ore 19,00 del 6 ottobre 2017. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e' applicabile a decorrere dal  giorno  3  luglio
2017. 
 
    Roma, 22 giugno 2017 
 
                                             Il Presidente: Di Matteo